Ordinanza — n. 40470/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABIO SANTINO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 02/12/1971 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11439/2022 Rilevato che Santino Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Patti, che lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed C 200 di multa per il reato di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della libertà controllata, è inammissibile, avendo la Corte territoriale dato conto degli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio (quali l'indifferenza alle precedenti condanne e la complessiva gravità del fatto sub judice).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40470/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Del resto, la conversione della pena detentiva è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti, quali la idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e della prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili (Sez. 5, Sentenza n. 528 del 23/11/2006, Rv. 235695) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABIO SANTINO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 02/12/1971 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11439/2022 Rilevato che Santino Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Patti, che lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed C 200 di multa per il reato di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della libertà controllata, è inammissibile, avendo la Corte territoriale dato conto degli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio (quali l'indifferenza alle precedenti condanne e la complessiva gravità del fatto sub judice).
Del resto, la conversione della pena detentiva è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti, quali la idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e della prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili (Sez. 5, Sentenza n. 528 del 23/11/2006, Rv. 235695) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consiglie