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Ordinanza — n. 40467/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40467/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40467/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCARI LETTERIO nato a MESSINA il 22/05/1981 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; • RG 11421/2022 Rilevato che Naccari Letterio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 28.10.2020, che confermava la condanna dell'imputato per il reato ex art 385 e 610 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando la mancata risposta alle obiezioni avanzate dalla difesa, è inammissibile, in quanto, non solo risulta reiterativo, essendo meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, ma, soprattutto, la censura non è sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, perché, pur lamentando l'omessa valutazione da parte del giudice di appello delle doglianze formulate con il gravame, omette di individuare gli aspetti che sarebbero stati specificamente obliterati nella sentenza impugnata, e non si coniuga, quindi, alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40467/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando la mancata risposta alle obiezioni avanzate dalla difesa, è inammissibile, in quanto, non solo risulta reiterativo, essendo meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, ma, soprattutto, la censura non è sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, perché, pur lamentando l'omessa valutazione da parte del giudice di appello delle doglianze formulate con il gravame, omette di individuare gli aspetti che sarebbero stati specificamente obliterati nella sentenza impugnata, e non si coniuga, quindi, alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione reiterazione di reati penali allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCARI LETTERIO nato a MESSINA il 22/05/1981 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; • RG 11421/2022 Rilevato che Naccari Letterio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 28.10.2020, che confermava la condanna dell'imputato per il reato ex art 385 e 610 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando la mancata risposta alle obiezioni avanzate dalla difesa, è inammissibile, in quanto, non solo risulta reiterativo, essendo meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, ma, soprattutto, la censura non è sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, perché, pur lamentando l'omessa valutazione da parte del giudice di appello delle doglianze formulate con il gravame, omette di individuare gli aspetti che sarebbero stati specificamente obliterati nella sentenza impugnata, e non si coniuga, quindi, alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consigl