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Ordinanza — n. 40464/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40464/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40464/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA 4, CeitP sul ricorso proposto da: CJAPI SAIMIR (CUI 0562RE8) nato il 30/07/1991 avverso la sentenza del 03/12/2021 del TRIBUNALE di MILANOato avviso alle parti; 1 9T.rdita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 11404-2022 Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Cjapi Samir, per il delitto ex art 110 c.p. e 497 bis, la pena concordata con la Pubblica Accusa; Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessone delle circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art 110 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 40464/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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depressione grave affezioni psichiche circostanza attenuante disturbo di personalità prove psichiatriche perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.
art 110 c.p
pen., é stata applicata a Cjapi Samir, per il delitto ex art 110 c.p.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA 4, CeitP sul ricorso proposto da: CJAPI SAIMIR (CUI 0562RE8) nato il 30/07/1991 avverso la sentenza del 03/12/2021 del TRIBUNALE di MILANOato avviso alle parti; 1 9T.rdita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 11404-2022 Rilevato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Cjapi Samir, per il delitto ex art 110 c.p. e 497 bis, la pena concordata con la Pubblica Accusa; Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessone delle circostanze attenuanti generiche;

Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato, inoltre, che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 I