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Ordinanza — n. 40462/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for lack of statutory grounds under Art. 448 CP. The court rejected the generic mitigation argument as inadmissible. The plea agreement exempts the prosecution from proving facts, requiring only a brief description. The court ruled the appeal outside the narrow exceptions for plea bargain challenges. The defendant must pay court costs and fines. The decision reinforces strict procedural limits on post-plea appeals. Only specific grounds like legal error or penalty illegality are permitted. The generic mitigation claim was properly rejected. The ruling upholds the finality of plea bargain sentences. The court emphasized the statutory exclusions for such appeals. The outcome confirms the narrow scope of cassation review here.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40462/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the statutory exceptions for plea bargain sentences. The defendant argued for generic mitigating circumstances, but the prosecution contends only specific grounds like legal error or penalty illegality are permitted. The court ruled that the plea agreement exempts the prosecution from detailed proof, requiring only a brief factual description, thus rejecting the generic mitigation claim as procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal misqualification, or illegality of the penalty, excluding generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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plea bargain appeal generic mitigation cassation inadmissibility procedural exhaustion penal procedure law dubbi sull'imparzialità assenza di caso di rigore allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824
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Testo completo

a seguente ORDINANZA (Lt, sul ricorso proposto da: MALLEO SALVATORE nato a PALERMO il 07/07/1950 avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE(datò a-Vviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 1138-2022 Rilevato che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Malleo Salvatore, per il delitto ex artt. 624 bis e 625 comma 1 e 2 cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa; Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato, inoltre, che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. (Così deciso il 29 settembre 2022