Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to first-time introduction of leniency defense in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant raised the defense of particular leniency for the first time at the cassation level. Although the first-instance court convicted the defendant of documentary bankruptcy, the defense of reduced culpability under Article 131-bis of the Penal Code was not requested during the appeal proceedings. The court ruled that this exclusion of punishability cannot be introduced for the first time in cassation if the provision was already in force at the time of the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; The defense of particular leniency for reduced culpability cannot be raised for the first time in cassation if the statutory provision was already in force at the time of the judgment being appealed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDIA FELICE nato a BATTIPAGLIA il 21/09/1966 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Felice Mandia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di bancarotta documentale; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen, è inammissibile in quanto non se ne è fatta richiesta in appello: va, al riguardo, ribadito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il C. estensore Il Pres