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Ordinanza — n. 40456/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on false license charge due to lack of specific defense request for direct witness examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Renato Hoxha's appeal inadmissible regarding his conviction for offenses under Articles 477 and 482 of the Penal Code. The appellant argued that the lower court erred in assessing the falsity of his driver's license and the admissibility of police witness statements without a specific request for direct examination. The court rejected this claim, noting that the first-instance judge properly addressed these issues and that the defense had not explicitly requested the direct examination of the police officer.

Regesto Legislator

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Art. 477, 482 c.p.; Art. 596 c.p.p.: An appeal based on the lack of direct examination of a witness is inadmissible when the defense did not specifically request such examination during the trial proceedings.

Parole chiave

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false driver license direct examination request witness admissibility appeal inadmissibility criminal procedure law inchiesta per falsità atti documenti attendibili falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 477 c.p.
Art. 482 c.p.
Art. 596 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA RENATO nato a SPOLETO il 11/05/1996 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Hoxha Renato ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt. 477 e 482 c.p.; - che avverso tale decisione, il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, quanto all'accertamento della responsabilità e, in particolare, quanto alla prova della falsità della patente e all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria Stalpicetti; - che la censura è meramente è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto tanto della circostanza per cui la prova è stata fondata sugli accertamenti eseguiti dallo stesso Stalpicetti, quanto dell'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato (in assenza di specifica richiesta di esame diretto da parte della difesa: cfr. pag. 4 della sentenza); - il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il President