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Ordinanza — n. 40454/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against aggravated theft convictions for lack of admissibility and sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Vaccalluzzo and Zaidi inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The court found that the lower court's reasoning on liability and sentencing discretion was logically sound and free from legal errors. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals challenging factual reconstructions or sentencing discretion are inadmissible if the lower court's decision is logically coherent and sufficiently motivated according to statutory requirements.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility aggravated theft conviction sentencing discretion review logical coherence standard sufficient motivation requirement gravità della pena sanzione penale sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VACCALLUZZO FABIO nato a CATANIA il 14/11/1990 ZAIDI NABIL nato il 11/09/1967 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Vaccalluzzo Fabio e Zaidi Nabil ricorrono, con due atti distinti, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato la loro condanna, pronunciata di primo grado, per il reato di furto aggravato in concorso; - che il primo motivo di ricorso proposto da Zaidi, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e vizi motivazionali sull'affermazione di responsabilità, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4 della sentenza); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). E la corte territoriale ha esplicitato le ragioni (logiche e coerenti con i dati processuali richiamati) che hanno condotto al ritenuto giudizio di comparazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4 della sentenza impugnata); - che il primo ed unico motivo di ricorso proposto da Vaccalluzzo, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena (peraltro applicata in misura di poco superiore al minimo edittale) è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto (cfr. pag. 4 della sentenza), ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; che, quindi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de