Italian Court dismisses appeal against conviction for assault, ruling arguments inadmissible due to lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Pratico's appeal against his six-month prison sentence for assault inadmissible. The appellant argued the lower court ignored exculpatory witness statements, but the court found the first-instance judgment had already properly evaluated these testimonies regarding the nature of the confrontation. Consequently, the court rejected the claim that the evidence was misinterpreted, upholding the conviction based on the established facts and legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal challenging the motivation of a conviction is inadmissible if the lower courts adequately evaluated the same evidence without omitting decisive items or manifestly distorting them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATICO GIUSEPPE nato a ARDORE il 04/02/1976 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11272/2022 Rilevato che Praticò Giuseppe ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina del 03.02.2020, che confermava quella del Tribunale di Patti di condanna a mesi sei di reclusione, per il reato di cui agli artt. 99, 612 co.2 cod. pen., in combinato disposto dall'art 71 Digv 159/2001.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, dolendosi che il Giudice a quo avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni dei testi a discarico, è inammissibile, in quanto finalizzata a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, tanto più che il supposto travisamento delle prove a discarico trova smentita nella sentenza impugnata che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ha preso in esame anche le dichiarazioni dei testi Sirna e Iuculano, di cui è stato riportato il contenuto saliente, da cui si rileva, come si legge in sentenza, che il primo ha confermato che il ricorrente" stava aggredendo le persone offese", mentre il secondo ha riferito di una "discussione innescata dalla medesima ragione", per quanto abbia escluso di avere percepito minacce, concludendo nel senso che "sulla scorta di tali elementi può dirsi certo , perché confermato da tutti i testimoni, che Praticò Giuseppe,----ha reagito in maniera aggressiva ...".
A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio,, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale I ricorrente si duole in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (sì veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata).
Va altresì considerato che la sentenza della Corte di appello concretizza una situazione di doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272324); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso Il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 se