Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40448/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40448/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40448/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIMENTEL DE LIMA HAMILTON nato a RIO DE JANER0( BRASILE) il 29/06/1983 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11247/2022 Rilevato che Pimentel De Lima Hamilton ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, di conferma della sentenza del Tribunale di Verona che lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 600 di multa per i reati di furto con strappo, in continuazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 40448/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, la Corte di appello ha specificamente motivato sui punti indicati nel ricorso, e tanto al di là della considerazione che non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile ( Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Rv. 250583 ; Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016 (dep. 2017 ) Rv. 268947), come nel caso di specie, giusta la disposizione di cui all'art. 164, u.c. che consente di sospendere una seconda volta la pena inflitta, qualora essa, cumulata alla precedente, non superi il limite di cui all'art. 163 cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
notifica tardiva dei difetti ammende per infrazione procedurale eccezioni processuali tardive difetto formale di procedura corretta notificazione tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 163 cod. pen
che consente di sospendere una seconda volta la pena inflitta, qualora essa, cumulata alla precedente, non superi il limite di cui all'art. 163 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIMENTEL DE LIMA HAMILTON nato a RIO DE JANER0( BRASILE) il 29/06/1983 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11247/2022 Rilevato che Pimentel De Lima Hamilton ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, di conferma della sentenza del Tribunale di Verona che lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 600 di multa per i reati di furto con strappo, in continuazione.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, siccome a-specifico: sul punto, la parte si limita a censurare la valutazione dei singoli fatti operata dalla Corte territoriale, da un lato sottoponendo alla Corte di cassazione profili estranei al sindacato di legittimità, dall'altro, senza indicare, comunque, i vizi valutativi nel quale il giudice d'appello sarebbe incorso. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale, è inammissibile, siccome del tutto a- specifico e comunque privo di un reale confronto con le ragioni della decisione che, in tema di trattamento sanzionatorio, ha evidenziato il precedente specifico e la gravità dei fatti, e quanto al diniego della sospensione condizionale ha dato atto della presenza di un precedente specifico ostativo.

Pertanto, la Corte di appello ha specificamente motivato sui punti indicati nel ricorso, e tanto al di là della considerazione che non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile ( Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Rv. 250583 ; Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016 (dep. 2017 ) Rv. 268947), come nel caso di specie, giusta la disposizione di cui all'art. 164, u.c. che consente di sospendere una seconda volta la pena inflitta, qualora essa, cumulata alla precedente, non superi il limite di cui all'art. 163 cod. pen.

Nel caso di specie, la pena inflitta nel presente giudizio è pari ad anni due di reclusione, cosicchè non v'è spazio, in presenza di un precedente condanna, per fatto specifico, per il beneficio invocato). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il