Ordinanza — n. 40445/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA L, sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH MARIA nato a DOLO il 30/06/1987 REINHART SONIA nato a CASSINO il 19/04/1953 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA\dato avviso alle parti; i ildita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 11237/2022 Rilevato che Hudorovic Maria e Reinhart Sonia ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha convalidato il concordato ex art. 599 bis relativamente al delitto di cui agi artt. 99, 110. 624, 625 n.4 e n.5 c.p., previa rideterminazione della pena inflitta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40445/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di doglianza, con il quale si lamenta il vizio argomentativo della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di giustificare la sussistenze delle circostanze aggravanti e la quantificazione della pena, è inammissibile, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401), analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 Rv. 271258 01).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA L, sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH MARIA nato a DOLO il 30/06/1987 REINHART SONIA nato a CASSINO il 19/04/1953 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA\dato avviso alle parti; i ildita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RG 11237/2022 Rilevato che Hudorovic Maria e Reinhart Sonia ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha convalidato il concordato ex art. 599 bis relativamente al delitto di cui agi artt. 99, 110. 624, 625 n.4 e n.5 c.p., previa rideterminazione della pena inflitta;
Considerato che l'unico motivo di doglianza, con il quale si lamenta il vizio argomentativo della sentenza impugnata, che avrebbe omesso di giustificare la sussistenze delle circostanze aggravanti e la quantificazione della pena, è inammissibile, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401), analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 Rv. 271258 01).
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibi4, e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., a cui consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigl