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Ordinanza — n. 40444/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic mitigation as sufficient reasoning was provided regarding criminal history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40444/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigation, but the lower court had already provided sufficient reasoning by citing the defendant's extensive criminal record as the decisive factor. The Supreme Court upheld this decision, ruling that a judge need not address every specific mitigating factor if a single relevant element justifies the denial.

Regesto Legislator

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Art. 56, 624 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The denial of generic mitigation is valid if the judgment provides a congruent reference to decisive elements, such as criminal history, without needing to evaluate every alleged mitigating factor individually.

Parole chiave

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generic mitigation denial criminal history relevance judicial reasoning sufficiency appeal inadmissibility Italian criminal procedure misura sostitutiva della detenzione lavoro del detenuto nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC PAOLO nato a RHO il 12/07/1967 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11235/2022 Rilevato che Hudorovich Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 30.09.2021, che confermava la decisione del Tribunale di Venezia di condanna a mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), come avvenuto nella specie, in cui i giudici di merito hanno ritenuto decisivi i plurimi precedenti penali, anche specifici, annoverati dal certificato penale dell'imputato.

La motivazione è sufficiente, dovendosi ribadire che essa non è sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163;

Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 r Il cons