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Ordinanza — n. 40441/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40441/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40441/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZELLA FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 26/05/1988 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; I R.G. 11225/2022 Rilevato che Pezzella Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 9.2.2022, che ha confermato la decisione del locale Tribunale, che lo ha condannato a quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesi, per il reato di lesioni aggravate. Considerato che il motivo di ricorso proposto, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'uso di un'arma - la cui esclusione renderebbe il delitto contestato non procedibile per difetto di querela - è inammissibile, siccome generico e comunque volto a prefigurare una differente valutazione delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità: sul punto, la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla irrilevanza, nella specie, del mancato rinvenimento dell'oggetto contundente utilizzato per l'aggressione, alla luce della natura della ferita, come risultante dal referto medico, giudicata compatibile con l'impiego di un'arma impropria, così come descritta dalla persona offesa, con valutazione insindacabile nella presente sede di legittimità, giacchè immune da vizi logici.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40441/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La censura difensiva non ha pregio, dal momento che, nella sentenza di primo grado, il Tribunale gikél non ha affatto escluso la circostanza aggravante in commento, poiché, al contrario, vi è un chiaro riferimento all'utilizzo di "un corpo contundente" che procurava lesioni al capo della persona offesa, che subiva una sutura con 23 punti. La circostanza aggravante è stata, dunque, esplicitamente ravvisata, mentre, effettivamente, il Tribunale, in sede di commisurazione della pena, ha poi omesso di motivare espressamente in merito al bilanciamento di detta circostanza aggravante con le riconosciute attenuanti generiche.

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione nuova domanda di prestazioni d'invalidità ripristino dello statuto di rifugiato ammissione provvisoria attitudine all'integrazione riesame dell'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZELLA FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 26/05/1988 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; I R.G. 11225/2022 Rilevato che Pezzella Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 9.2.2022, che ha confermato la decisione del locale Tribunale, che lo ha condannato a quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesi, per il reato di lesioni aggravate. Considerato che il motivo di ricorso proposto, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'uso di un'arma - la cui esclusione renderebbe il delitto contestato non procedibile per difetto di querela - è inammissibile, siccome generico e comunque volto a prefigurare una differente valutazione delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità: sul punto, la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla irrilevanza, nella specie, del mancato rinvenimento dell'oggetto contundente utilizzato per l'aggressione, alla luce della natura della ferita, come risultante dal referto medico, giudicata compatibile con l'impiego di un'arma impropria, così come descritta dalla persona offesa, con valutazione insindacabile nella presente sede di legittimità, giacchè immune da vizi logici.

La censura difensiva non ha pregio, dal momento che, nella sentenza di primo grado, il Tribunale gikél non ha affatto escluso la circostanza aggravante in commento, poiché, al contrario, vi è un chiaro riferimento all'utilizzo di "un corpo contundente" che procurava lesioni al capo della persona offesa, che subiva una sutura con 23 punti. La circostanza aggravante è stata, dunque, esplicitamente ravvisata, mentre, effettivamente, il Tribunale, in sede di commisurazione della pena, ha poi omesso di motivare espressamente in merito al bilanciamento di detta circostanza aggravante con le riconosciute attenuanti generiche.

A tale omissione ha, però, posto rimedio la Corte di appello ravvisando, nel silenzio del primo giudizio, un implicito giudizio di equivalenza, e confermando la pena inflitta dal Tribunale. La deduzione difensiva con la quale si tenta di far valere l'improcedibilità del reato per difetto della querela risulta, pertanto, palesemente destituita di fondamento. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022