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Ordinanza — n. 40440/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40440/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40440/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GHAZOUANI ABDERRAHIM nato il 10/09/1968 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11224/2022 Rilevato che El Ghazouani Abderrahim ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia del 30.09.2021, che confermava la sentenza del Tribunale di Verona di condanna a mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40440/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett.

Parole chiave

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indigenza processuale non provata notifica tardiva dei difetti notificazione valida legittimazione a contestare licenza ammende per infrazione procedurale vizi procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GHAZOUANI ABDERRAHIM nato il 10/09/1968 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11224/2022 Rilevato che El Ghazouani Abderrahim ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Venezia del 30.09.2021, che confermava la sentenza del Tribunale di Verona di condanna a mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.

7) c.p. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'assenza di una disamina quanto alla sussistenza di non meglio precisate eventuali cause di non punibilità, è inammissibile in quanto il motivo di ricorso evoca del tutto genericamente presunte carenze motivazionali, senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale e proponendo in realtà null'altro che generiche doglianze che non hanno alcun riferimento all'impugnata sentenza o a qualsivoglia parte del procedimento, dovendosi in proposito, quindi, ribadire come sia inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett.

c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022