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Ordinanza — n. 40438/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40438/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40438/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBEI OANA ROXANA nato il 07/02/1991 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11076/2022 Rilevato che Albei Oana Roxana ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 12.10.2021, che, previa concessione del beneficio della non menzione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che l'ha condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di nove mesi di reclusione ed C 130 di multa per il reato di furto in abitazione, in concorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40438/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione di legge penale in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento, è inammissibile per la medesima ragione, avendo la Corte di Appello fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla predetta aggravante, ritenendola integrata a fronte della particolare scaltrezza dimostrata dalle imputate, che hanno posto in essere accorgimenti particolari ( sfruttando la conoscenza della circostanza che la vittima vivesse da sola e adducendo la scusa di andare in bagno) per eludere la custodia dei beni da parte della persona offesa ( Sez.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza licenza edilizia a posteriori violazione delle norme edilizie effetto sospensivo della licenza edilizia licenza edilizia concessa a titolo precario violazione degli oneri dell'autorizzazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBEI OANA ROXANA nato il 07/02/1991 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11076/2022 Rilevato che Albei Oana Roxana ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 12.10.2021, che, previa concessione del beneficio della non menzione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che l'ha condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di nove mesi di reclusione ed C 130 di multa per il reato di furto in abitazione, in concorso.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità del riconoscimento fotografico, è inammissibile, siccome meramente reiterativo della doglianza proposta in sede di gravame, adeguatamente disattesa dal giudice di merito sulla base del richiamo a consolidato canone ermeneutico secondo cui l'individuazione fotografica o personale costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una species del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2 n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 27558501).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione di legge penale in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante del mezzo fraudolento, è inammissibile per la medesima ragione, avendo la Corte di Appello fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla predetta aggravante, ritenendola integrata a fronte della particolare scaltrezza dimostrata dalle imputate, che hanno posto in essere accorgimenti particolari ( sfruttando la conoscenza della circostanza che la vittima vivesse da sola e adducendo la scusa di andare in bagno) per eludere la custodia dei beni da parte della persona offesa ( Sez.

Un.'Sciuscio', Rv. 255974). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 i"Il con