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Ordinanza — n. 40435/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40435/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40435/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARTIPILO ERMENEGILDA nato a BARI il 17/06/1981 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; • RG 10987/2022 Rilevato che Partipilo Ermenegilda ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna della ricorrente in ordine al reato di cui all'art.624, 625 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tra quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), onde giustificare il proprio giudizio di congruità della pena rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del reo.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 40435/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente gravità della pena motivi di cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARTIPILO ERMENEGILDA nato a BARI il 17/06/1981 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; • RG 10987/2022 Rilevato che Partipilo Ermenegilda ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la condanna della ricorrente in ordine al reato di cui all'art.624, 625 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tra quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), onde giustificare il proprio giudizio di congruità della pena rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del reo.

In particolare, il giudice di appello non si è limitato a riscontrare l'assenza di elementi positivi a fondamento delle suddette attenuanti, ma si è anche riportato alle valutazioni del giudice di prime cure, che le aveva escluse concentrandosi sui precedenti penali della ricorrente. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la misura eccessiva della pena irrogata dal giudice di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, dal momento che afferisce alla dosimetria sanzionatoria, e tenuto conto che i giudici di merito hanno determinato la sanzione in concreto applicata al ricorrente assestandola in misura nettamente inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, e, in tal caso, secondo consolidato canone ermeneutico, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf.

Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022