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Ordinanza — n. 40433/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40433/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40433/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO VINCENZO nato a MAZZARINO il 22/04/1959 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Febbraro Vincenzo ricorre avverso la sentenza emessa in data 13 gennaio 2022 dalla Corte di Appello di Torino, con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado che aveva affermato la penale responsabilità per il reato di furto aggravato; - che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, è inammissibile, perché non risulta proposto in appello. D'altronde, lo stesso ricorrente prospetta il ricorso nel senso che avrebbe richiesto, solo in sede di discussione, l'esclusione "d'ufficio" dell'aggravante; - che, in ogni caso, la censura si limita a prospettare una ricostruzione dei fatti diversa da quella del giudice di merito, senza evidenziare profili di illogicità o contraddittorietà; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40433/2022 — snpen · Corte di Cassazione: D'altronde, lo stesso ricorrente prospetta il ricorso nel senso che avrebbe richiesto, solo in sede di discussione, l'esclusione "d'ufficio" dell'aggravante; - che, in ogni caso, la censura si limita a prospettare una ricostruzione dei fatti diversa da quella del giudice di merito, senza evidenziare profili di illogicità o contraddittorietà; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente censura dell'apprezzamento delle prove procedure di ricorso allegazioni insufficientemente motivate procedimento antisovvenzioni ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO VINCENZO nato a MAZZARINO il 22/04/1959 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Febbraro Vincenzo ricorre avverso la sentenza emessa in data 13 gennaio 2022 dalla Corte di Appello di Torino, con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado che aveva affermato la penale responsabilità per il reato di furto aggravato; - che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, è inammissibile, perché non risulta proposto in appello. D'altronde, lo stesso ricorrente prospetta il ricorso nel senso che avrebbe richiesto, solo in sede di discussione, l'esclusione "d'ufficio" dell'aggravante; - che, in ogni caso, la censura si limita a prospettare una ricostruzione dei fatti diversa da quella del giudice di merito, senza evidenziare profili di illogicità o contraddittorietà; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il C iglie e tensore Il Presid