Ordinanza — n. 40432/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAARAJ OTHMANE nato a AGRIGENTO il 25/04/1987 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 10647/2022 Rilevato che Laaraj Othmane ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, di conferma della sentenza del locale Tribunale che, all'esito del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 200 di multa per il reato di furto pluri -aggravato, così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40432/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nella specie, la valutazione della Corte di appello è stata fondata sui criteri di cui all'art. 133 (segnatamente, gravità del fatto, personalità del reo e comportamento processuale), e, pertanto, risulta immune da censure nella presente sede di legittimità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAARAJ OTHMANE nato a AGRIGENTO il 25/04/1987 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 10647/2022 Rilevato che Laaraj Othmane ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, di conferma della sentenza del locale Tribunale che, all'esito del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 200 di multa per il reato di furto pluri -aggravato, così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione.
Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, è inammissibile, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nella specie, la valutazione della Corte di appello è stata fondata sui criteri di cui all'art. 133 (segnatamente, gravità del fatto, personalità del reo e comportamento processuale), e, pertanto, risulta immune da censure nella presente sede di legittimità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2022 Il consig