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Ordinanza — n. 40431/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of defense counsel signature as required by procedural law amendments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40431/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the extraordinary cassation appeal inadmissible without formalities because it was filed personally by the defendant without a qualified defense attorney's signature. Although the appellant argued for personal filing rights, the Court applied recent legislative amendments requiring all cassation appeals to be signed by registered defense counsel. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 571, 613 cod. proc. pen.: Extraordinary cassation appeals must be signed by registered defense counsel and cannot be filed personally, rendering such filings inadmissible.

Parole chiave

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extraordinary cassation appeal defense counsel signature personal filing prohibition procedural inadmissibility court costs and fine diritto a un difensore difesa obbligatoria difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
8914 del 2017, citata, in motivazione); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 625-bis cod. proc. pen
272010); - che tale principio si applica anche ai ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

guente ORDINANZA kirr sul ricorso proposto da: ESSAUSH SHAOUKI nato il 01/07/1994 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAe-~ise-e-1e-~4 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; ./A

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Essaush Shaouki propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. poc. pen. avverso la sentenza n. 15556/2022 della prima sezione penale di questa Corte di Cassazione; - che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, senza l'assistenza di un difensore; - che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); - che tale principio si applica anche ai ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 2017, citata, in motivazione); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che iI ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il stensore I