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Ordinanza — n. 40292/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism claim as discretionary sentencing power was properly exercised.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40292/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Genchi inadmissible regarding a claim of improper recidivism application. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism, yet the appellate court had already reduced the sentence for continuation of crimes. The court ruled that the reduction did not logically exclude recidivism and that the appellate judge adequately exercised their discretionary power by considering the defendant's criminal history and lack of special preventive benefits.

Regesto Legislator

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Art. 63 c.p.; Art. 100 c.p.: The application of increased punishment for recidivism belongs to the judge's discretionary power, requiring adequate motivation regarding the offender's increased capacity to offend based on the new criminal conduct.

Parole chiave

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recidivism application sentencing discretion continuation of crimes appellate review inadmissible appeal recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 63 c.p.
Art. 100 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCHI MICHELE, nato a Bari il 22/07/1968 avverso la sentenza del 03/12/2021 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 03/12/2021, parzialmente riformando la sentenza del 01/02/2021 del G.i.p. del Tribunale di Bari confermava la condanna di Michele Genchi per due reati di riciclaggio; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato; Considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01);

Ritenuto che la Corte d'appello di Bari ha adeguatamente argomentato in ordine all'applicazione della contestata recidiva, evidenziando come, alla luce dei plurimi precedenti penali del Genchi, della continuità degli stessi nel tempo e del fatto che l'imputato aveva più volte inutilmente fruito di benefici di carattere specialpreventivo, doveva escludersi il carattere occasionale della sua ricaduta nel crimine, mentre i nuovi episodi delittuosi dovevano piuttosto ritenersi significativi di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato (pag. 4 della sentenza impugnata);

Considerato che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la riduzione della pena irrogata per la continuazione, operata dalla Corte d'appello di Bari, non implica, logicamente, l'esclusione della recidiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos