Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40290/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40290/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40290/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONA GIUSEPPE, nato a Noto il 04/01/1961 avverso la sentenza del 22/06/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 22/06/2021, confermava la sentenza del 21/11/2012 del Tribunale di Bologna di condanna di Giuseppe Bona per il reato di rapina impropria aggravata dall'uso di un'arma; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione di una condanna intervenuta in epoca successiva al fatto per cui si procedeva, risulta manifestamente infondato, in quanto sconfessato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui i giudici di merito, nel decidere se concedere o no le attenuanti generiche, possono tenere conto anche di condanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., tra i quali figura la condotta successiva al reato (ex plurimis:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 40290/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena aggravamento della pena punibilità precedenti penali gravi riesame dell'entità pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
273627-01); • Considerato, pertanto, che la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 -bis cod.
art. 133 cod. pen
pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., tra i quali figura la condotta successiva al reato (ex plurimis:
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONA GIUSEPPE, nato a Noto il 04/01/1961 avverso la sentenza del 22/06/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 22/06/2021, confermava la sentenza del 21/11/2012 del Tribunale di Bologna di condanna di Giuseppe Bona per il reato di rapina impropria aggravata dall'uso di un'arma; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione di una condanna intervenuta in epoca successiva al fatto per cui si procedeva, risulta manifestamente infondato, in quanto sconfessato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui i giudici di merito, nel decidere se concedere o no le attenuanti generiche, possono tenere conto anche di condanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., tra i quali figura la condotta successiva al reato (ex plurimis:

Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273627-01); • Considerato, pertanto, che la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 -bis cod. pen., peraltro giustificata dal primo giudice anche con il richiamo alla gravità del fatto e all'assenza di elementi positivi, risulta correttamente motivata; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata una violazione di legge nonché un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo al riconoscimento fotografico di questi da parte della persona offesa Giancarlo Maccaferri e all'indicazione, sempre da parte del Maccaferri, della targa del veicolo (di proprietà dell'imputato) utilizzata dai rapinatori per la fuga, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.