Ordinanza — n. 40284/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNA MATTEO, nato a Busto Arsizio il 30/07/1982 avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 06/10/2021, confermava la sentenza del 24/07/2020 del Tribunale di Busto Arsizio di condanna di Matteo Manna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso in concorso con il fratello Mirko Manna; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con ill quale è lamentata l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 110 e 640 cod. pen. e degli artt. 192 «e ss.» e 530 cod. proc. pen. e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logico-giuridici, dalla Corte d'appello di Milano che, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha compiutamente individuato il ruolo attivo avuto da Matteo Manna nella vicenda, integrante gli estremi del concorso nel reato di truffa (in particolare, la compresenza, durante le trattative per l'acquisto della mountain bike, dello stesso Matteo Manna, il quale, anche nella sua veste di fratello più anziano, aveva tranquillizzato il venditore della bicicletta in ordine alla genuinità dell'assegno offertogli dal fratello, così collaborando alla conclusione dell'acquisto truffaldino);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 40284/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNA MATTEO, nato a Busto Arsizio il 30/07/1982 avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 06/10/2021, confermava la sentenza del 24/07/2020 del Tribunale di Busto Arsizio di condanna di Matteo Manna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso in concorso con il fratello Mirko Manna; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con ill quale è lamentata l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 110 e 640 cod. pen. e degli artt. 192 «e ss.» e 530 cod. proc. pen. e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logico-giuridici, dalla Corte d'appello di Milano che, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha compiutamente individuato il ruolo attivo avuto da Matteo Manna nella vicenda, integrante gli estremi del concorso nel reato di truffa (in particolare, la compresenza, durante le trattative per l'acquisto della mountain bike, dello stesso Matteo Manna, il quale, anche nella sua veste di fratello più anziano, aveva tranquillizzato il venditore della bicicletta in ordine alla genuinità dell'assegno offertogli dal fratello, così collaborando alla conclusione dell'acquisto truffaldino);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'inosservanza degli artt. 133 «e ss.», 99, quarto comma, 114, 62-bis e 69 cod. pen., nonché la carenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al profilo sanzionatorio, risulta priva di adeguata correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza della Corte d'appello di Milano, la quale ha in effetti adeguatamente rappresentato le ragioni alla base dell'applicazione della recidiva (evidenziando come la callidità derivante dalla continuativa attività criminosa dell'imputato avesse agevolato la commissione del delitto sub iudice), dell'esclusione dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. (stante la presenza determinante dell'imputato, quale supporto e sostegno al più giovane fratello), e l'assenza di elementi positivi suscettibili di attenuare la gravità del fatto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.