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Ordinanza — n. 40279/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere repetition of already rejected second instance grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40279/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely a repetition of those already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for acquittal on attempted extortion and mafia method aggravation, claiming victims felt no fear and the threat lacked distinctiveness. The court rejected these arguments as non-specific, noting that the lower court correctly found victims terrified and the context of 'Afragola' associates sufficient for mafia intimidation.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. pen.; Art. 416-bis ter cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely in the repetition of grounds already deduced in the second instance and definitively rejected by the court of merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere repetition attempted extortion mafia method aggravation second instance rejection tentata estorsione coazione penale azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 416-bis ter cod. pen.
(primo motivo) e dell'art. 416-bisl cod.
art. 56 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA SALVATORE, nato ad Acerra il 23/08/1982 avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte d'appello di Nlapoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 16/11/2021, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 14/09/2020 del Tribunale di Napoli Nord di condanna di Salvatore De Luca per due reati di tentata estorsione aggravati dall'uso del metodo mafioso; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso - con i quali è dedotta la violazione, rispettivamente, dell'art. 56 cod. pen. (primo motivo) e dell'art. 416-bisl cod. pen. (secondo motivo), con riguardo alla configurabilità, sempre rispettivamente, del tentativo, in quanto la richiesta estorsiva non avrebbe «determinato alcun timore» nelle due persone offese, e dell'aggravante del metodo mafioso, in quanto non sarebbe stato «individuato il quid pluris della minaccia di per sé già costitutiva del delitto di estorsione» - si risolvono nella reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d'appello di Napoli, la quale ha evidenziato, tra l'altro: quanto al primo aspetto, come, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell'imputato, le persone offese non avessero affatto detto di non avere avuto paura, mostrando, piuttosto, con la loro denuncia, di essersi rese pienamente conto della gravità dei fatti e come, in ogni caso, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, poiché nel delitto di tentata estorsione l'idoneità degli atti deve essere valutata ex ante, la capacità di resistenza della vittima dopo la formulazione della minaccia è priva di rilievo (tra le tante, Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rnif. 276537-01); quanto al secondo aspetto, come il fatto di avvicinarsi alle vittime facendo riferimento, senza presentarsi, ai «compagni di Afragola», cui dovevano servire le somme pretese, considerato in rapporto al contesto territoriale di riferimento, preda della malavita organizzata, apparisse idoneo ad esercitare quella particolare coartazione psicologica tipica dell'intimidazione di stampo mafioso;

Rammentato che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); Considerato che, nel caso di specie, il ricorso è quindi inammissibile perché, come si è evidenziato, si risolve nella mera reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am