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Ordinanza — n. 40277/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40277/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40277/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAJDIC JESSICA, nata a Milano il 12/04/1989 avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 08/02/2022, parzialmente riformando la sentenza del 08/10/2019 del Tribunale di Milano, confermava la condanna di Jessica Brajdic per il reato di invasione di un appartamento di proprietà di M M s.p.a. (artt. 633 e 639-bis cod. pen.), rideterminando la pena irrogata; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione delle norme processuali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, risulta completamente generico, omettendo del tutto di confrontarsi con le affermazioni di tale sentenza, di cui è, appunto, solo genericamente lamentata la carenza motivazionale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40277/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che nel caso di specie il ricorso è quindi inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali motivazione del mutamento giurisprudenza concorso di motivi di sospensione cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAJDIC JESSICA, nata a Milano il 12/04/1989 avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 08/02/2022, parzialmente riformando la sentenza del 08/10/2019 del Tribunale di Milano, confermava la condanna di Jessica Brajdic per il reato di invasione di un appartamento di proprietà di M M s.p.a. (artt. 633 e 639-bis cod. pen.), rideterminando la pena irrogata; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione delle norme processuali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, risulta completamente generico, omettendo del tutto di confrontarsi con le affermazioni di tale sentenza, di cui è, appunto, solo genericamente lamentata la carenza motivazionale;

Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena d'inammissibilità, della specificità dei motivi, in base al quale il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, ponendo le stesse in correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01);

Considerato che nel caso di specie il ricorso è quindi inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così