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Ordinanza — n. 40275/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to deduce second ground as appeal reason.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40275/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a conviction for aggravated robbery, arguing errors in sentencing and lack of mitigating circumstances. The court rejected the first ground as repetitive but found the second ground inadmissible because it was not properly deduced as an appeal reason, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal ground must be previously deduced as a specific reason for appeal; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to deduce procedural requirement aggravated robbery mitigating circumstances rapina qualificata altri capi d'accusa testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.
del Tribunale di Milano di condanna di Carlos Andres Cabrera Castrillon per il reato di rapina pluriaggravata in concorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 628, terzo comma, n.
Art. 62-bis cod. pen.
del Tribunale di Milano di condanna di Carlos Andres Cabrera Castrillon per il reato di rapina pluriaggravata in concorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 628, terzo comma, n.
art. 62-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CABRERA CASTRILLON CARLOS ANDRES, nato in Colombia il 28/08/1998 avverso la sentenza del 09/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 09/03/2022, confermava la sentenza del 16/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano di condanna di Carlos Andres Cabrera Castrillon per il reato di rapina pluriaggravata in concorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., con riguardo al riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in effetti, alla pagina 3 della sentenza impugnata, ha sottolineato le ragioni della piena attendibilità del racconto della persona offesa Xavier Torres - pure riscontrato dalle dichiarazioni di un altro testimone, degli agenti operanti intervenuti sul posto e dalle lesioni riportate dallo stesso Torres - il quale aveva riferito dell'utilizzo di armi da parte degli autori della rapina, segnatamente, di un bastone, un asta di ferro e un cacciavite;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de