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Ordinanza — n. 40273/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fraud conviction due to inadmissibility of factual review at supreme court level.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40273/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud against Monica El Sanafawy. The appellant argued for a re-examination of evidence regarding the defendant's responsibility beyond reasonable doubt, but the court noted this violated procedural rules limiting the supreme court to legal, not factual, review. Consequently, the court rejected the arguments as merely reproducing issues already properly addressed and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 192, 530, 533 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or the existence of criminal responsibility beyond reasonable doubt, limiting its review to legal errors and procedural compliance.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Reasonable Doubund Standard Fraud Conviction Factual Review Limitation Procedural Compliance truffa aggravata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 530 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL SANAFAWY MONICA, nata a Milano il 04/02/1984 avverso la sentenza del 28/02/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 28/02/2022, confermava la sentenza del 16/04/2021 del Tribunale di Milano di condanna di Monica El Sanafawy per il reato di truffa; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale viene lamentata l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. con riguardo alla prova della responsabilità dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio, oltre che fondato su doglianze in punto di fatto, non consentite, pertanto, in questa sede di legittimità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello di Milano ha ampiamente e logicamente evidenziato le ragioni dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Vasile Gogolos, come le stesse fossero coerenti con quanto dichiarato dalla testimone Davidoaia, con conseguente reciproco riscontro delle due deposizioni, come i documenti in atti attestassero i pagamenti effettuati dalla persona offesa Gogolos all'imputata e riscontrassero le deposizioni dei due testimoni);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis