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Ordinanza — n. 40269/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40269/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground for review was a generic complaint regarding the lower court's failure to recognize a specific statutory mitigation, without detailing the factual basis for this criticism. The court ruled that the appeal violated the requirement of specificity under Article 581 of the Criminal Procedure Code, as it failed to link the grievances to the specific elements of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 54 c.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks the required specificity of grounds, failing to indicate the factual elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity grounds requirement criminal procedure code lack of factual basis supervisory power review motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 54 c.p.
pen.) Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della menzionata sentenza della Corte d'appello di Milano, con riferimento anche al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod.
art. 54 cod. pen
pen.) Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della menzionata sentenza della Corte d'appello di Milano, con riferimento anche al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLOREA DANIELA, nata in Romania il 11/03/1L999 avverso la sentenza del 31/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 31/03/2022, confermava la sentenza del 01/12/2020 del Tribunale di Milano di condanna di Daniela Florea per il reato di invasione di un appartamento di proprietà dell'ALER di Milano (art. 633 e 639-bis cod. pen.) Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della menzionata sentenza della Corte d'appello di Milano, con riferimento anche al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., risulta del tutto generico;

Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in virtù del quale il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, ponendole in correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le tante: Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01;

Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di un'ampia e logica motivazione della sentenza impugnata, non indica gli specifici elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare esattamente i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos