Cassation appeal dismissed due to prisoner's withdrawal of appeal under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the detained appellant, Claudio Cagnazzo, formally withdrew his appeal on July 29, 2022. Although the appellant had initially challenged the appellate court's confirmation of his robbery convictions, the withdrawal rendered the legal remedy ineffective. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: A cassation appeal filed by a detained person is inadmissible if the detainee formally renounces the appeal before the court rules on its admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNAZZO CLAUDIO, nato a Milano il 14/08/1982 avverso la sentenza del 02/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 02/03/2022, la Corte d'appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del 19/05/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano, confermava la condanna di Claudio Cagnazzo per sei rapine, aggravate dall'uso di un'arma, rideterminando la pena irrogata; Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione Claudio Cagnazzo, per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi; Preliminarmente, si deve rilevare che, il 29 luglio 2022, è pervenuta dal Direttore della Casa di reclusione di Vigevano dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione da parte dell'imputato, colà detenuto, Claudio Cagnazzo; Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso