Italian Court dismisses appeal as it merely repeats arguments already rejected by lower appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Massimiliano Di Trapani inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance regarding the minor financial damage suffered by the victim. The court ruled that the appeal was merely a reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the Milan Court of Appeal, which correctly determined the damage lacked the required special insignificance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the appellate court without presenting new grounds is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TRAPANI MASSIMILIANO, nato a Palermo il 05/11/1984 avverso la sentenza del 06/04/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 06/04/2022, confermava la sentenza del 24/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano di condanna di Massimiliano Di Trapani per il reato di rapina aggravata dall'uso di un'arma; Rilevato che l'intero ricorso, che, articolato in tre motivi, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello di Milano, che, in particolare, a pagina 2 della sentenza impugnata, ha evidenziato, con motivazione priva dei vizi lamentati, come il danno patrimoniale patito dalla persona offesa, seppure non elevato, non potesse considerarsi avere il carattere della speciale tenuità, cioè della minima rilevanza economica;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il