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Ordinanza — n. 40264/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40264/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40264/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHIRI YASSINE nato il 30/10/1991 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 154-18938/2022 E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 23 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Milano il 14 maggio 2021 nei confronti di Yassine Zahiri, imputato del reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, è del tutto generico; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; rilevato pure che il motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi e imprecisi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, quanto ad attendibilità della persona offesa) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40264/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Rilevato altresì che altrettanto generici sono i motivi spesi in tema di bilanciamento tra circostanze di segno diverso, avendo il giudice di primo grado riconosciuto equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante ad effetto speciale e non potendo (per la stessa ontologia dell'occorso, oltre alla valutazione della biografia criminale dell'imputato) accedersi alla invocata prevalenza, né emergendo elementi atti ad influire diversamente sulla misura della sanzione.

Parole chiave

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motivazione nel merito difetto di motivazione censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi validi mancata prova di parzialità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHIRI YASSINE nato il 30/10/1991 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 154-18938/2022

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 23 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Milano il 14 maggio 2021 nei confronti di Yassine Zahiri, imputato del reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, è del tutto generico; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; rilevato pure che il motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi e imprecisi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, quanto ad attendibilità della persona offesa) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima.

Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Rilevato altresì che altrettanto generici sono i motivi spesi in tema di bilanciamento tra circostanze di segno diverso, avendo il giudice di primo grado riconosciuto equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante ad effetto speciale e non potendo (per la stessa ontologia dell'occorso, oltre alla valutazione della biografia criminale dell'imputato) accedersi alla invocata prevalenza, né emergendo elementi atti ad influire diversamente sulla misura della sanzione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R