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Ordinanza — n. 40262/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40262/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40262/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALI DANIELE, nato a Como il 22/06/1968 avverso la sentenza del 15/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 15/03/2022, riformando la sentenza del 16/10/2019 del Tribunale di Lecco, condannava Daniele Vitali per il reato di danneggiamento di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza impugnata con riguardo alla prova della responsabilità dell'imputato, con specifico riferimento alla valutazione delle videoriprese del luogo del fatto, non è consentito in questa sede di legittimità, trattandosi di doglianze volte a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (ex plurimis, Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013-01), a fronte di una pronuncia sorretta da solide argomentazioni, prive, pertanto, dei vizi lamentati (sul punto, si rileva infatti come la decisione impugnata abbia individuato una serie di indizi, non illogicamente ritenuti gravi, precisi e concordanti e, segnatamente, il fatto che l'imputato era stata l'unica persona a passare accanto all'automobile della persona offesa, tale passaggio era stato proprio lungo la fiancata danneggiata dell'automobile, lo stesso imputato aveva deviato rispetto al percorso per raggiungere la propria auto e aveva un movente);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40262/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione trasmissione automatica di mezzi di prova carenza di credibilità oggettiva uso di veicolo a motore guida nonostante revoca della patente sorpasso non consentito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALI DANIELE, nato a Como il 22/06/1968 avverso la sentenza del 15/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 15/03/2022, riformando la sentenza del 16/10/2019 del Tribunale di Lecco, condannava Daniele Vitali per il reato di danneggiamento di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza impugnata con riguardo alla prova della responsabilità dell'imputato, con specifico riferimento alla valutazione delle videoriprese del luogo del fatto, non è consentito in questa sede di legittimità, trattandosi di doglianze volte a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (ex plurimis, Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013-01), a fronte di una pronuncia sorretta da solide argomentazioni, prive, pertanto, dei vizi lamentati (sul punto, si rileva infatti come la decisione impugnata abbia individuato una serie di indizi, non illogicamente ritenuti gravi, precisi e concordanti e, segnatamente, il fatto che l'imputato era stata l'unica persona a passare accanto all'automobile della persona offesa, tale passaggio era stato proprio lungo la fiancata danneggiata dell'automobile, lo stesso imputato aveva deviato rispetto al percorso per raggiungere la propria auto e aveva un movente);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci