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Ordinanza — n. 40260/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for counterfeiting and money laundering due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40260/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Anowar Hossain inadmissible, upholding the lower court's conviction for counterfeiting and money laundering. The appellant argued for a finding of gross counterfeiting and intent, but the court noted these claims merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new legal grounds or factual evidence to warrant a re-examination of the case.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting new grounds or evidence are inadmissible.

Parole chiave

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counterfeiting crime money laundering inadmissible appeal gross counterfeiting criminal intent Cassation procedure repetition of arguments contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 03/02/2022, confermava la sentenza del 25/11/2019 del Tribunale di Roma di condanna di Hossain Anowar per i reati di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) e di ricettazione (art.
Art. 648, secondo comma, cod. pen.
pen.) e di ricettazione (art. 648, secondo comma, cod.
art. 474 cod. pen
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 03/02/2022, confermava la sentenza del 25/11/2019 del Tribunale di Roma di condanna di Hossain Anowar per i reati di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) e di ricettazione (art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANOWAR HOSSAIN, nato a Lakshmipur (Bangladesh) il 20/05/1985 avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 03/02/2022, confermava la sentenza del 25/11/2019 del Tribunale di Roma di condanna di Hossain Anowar per i reati di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) e di ricettazione (art. 648, secondo comma, cod. pen.); Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali vengono lamentate violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento della grossolanità del falso (relativamente al delitto di cui all'art.474 cod. pen.) e alla sussistenza del dolo di ricettazione (relativamente alla consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni), risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; in particolare, a pagina 2 della sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha: da un lato, correttamente escluso che ricorra l'ipotesi del reato impossibile nel caso in cui la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita dei beni siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, in quanto il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.

è reato di pericolo posto a tutela, in via principale e diretta, non già della libera determinazione dell'acquirente, ma della fede pubblica, e per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno (tra le tante: Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814-01); dall'altro lato, indicato gli elementi dai quali si evinceva l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, a fronte dei quali, peraltro, il (secondo) motivo di ricorso risulta del tutto generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d