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Ordinanza — n. 40259/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40259/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40259/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHRAIEF MOHAMED AMIN, nato in Tunisia il 09/11/1993 avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 11/04/2022, confermava la sentenza del 18/06/2019 del Tribunale di Roma di condanna di Mohamed Amin Dhraief per il reato di rapina aggravata di cui all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza di secondo grado per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha rigettato l'invocata derubricazione del contestato delitto di rapina in quello di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello di Roma, la dinamica dei fatti sottolineava il contributo fornito dall'imputato a titolo di concorso nella rapina, avendo questi partecipato attivamente alla stessa unitamente al complice, in un unico contesto spazio-temporale di violenza alla persona e di minaccia, all'esito delle quali il Dhraief si impossessava della refurtiva, così da doversi escludere ogni differenziazione rispetto alla posizione dell'altro agente, autore materiale delle predette violenza e minaccia mediante un punteruolo;

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40259/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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partecipazione al reato complicità tentata rapina favoreggiamento furto di lieve entità furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza di secondo grado per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha rigettato l'invocata derubricazione del contestato delitto di rapina in quello di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHRAIEF MOHAMED AMIN, nato in Tunisia il 09/11/1993 avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 11/04/2022, confermava la sentenza del 18/06/2019 del Tribunale di Roma di condanna di Mohamed Amin Dhraief per il reato di rapina aggravata di cui all'art. 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza di secondo grado per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha rigettato l'invocata derubricazione del contestato delitto di rapina in quello di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello di Roma, la dinamica dei fatti sottolineava il contributo fornito dall'imputato a titolo di concorso nella rapina, avendo questi partecipato attivamente alla stessa unitamente al complice, in un unico contesto spazio-temporale di violenza alla persona e di minaccia, all'esito delle quali il Dhraief si impossessava della refurtiva, così da doversi escludere ogni differenziazione rispetto alla posizione dell'altro agente, autore materiale delle predette violenza e minaccia mediante un punteruolo;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis