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Ordinanza — n. 40258/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming no more favorable penalty applies due to continuity of sentencing norms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40258/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for property damage. The appellant argued that the current law offered a more favorable penalty than the one applicable at the time of the 2015 offense. The court rejected this claim because the sentencing range for the specific offense remained unchanged between the old and new statutes, establishing a continuity of normative provisions.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 2, comma 1, lett. I) d.lgs. 15/01/2016, n. 7; When the sentencing range for a specific offense remains identical under both the old and new statutes, the principle of continuity of normative provisions precludes the application of a more favorable penalty.

Parole chiave

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continuity of normative provisions more favorable penalty property damage sentencing criminal procedure appeal statutory interpretation modifica della sentenza aggravamento della pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
pen., alla pena di sei mesi di reclusione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 2, comma 1, lett. I) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
pen., l'inosservanza dell'art. 2, quarto comma, cod.
Art. 635, secondo comma, cod. pen.
La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 19/01/2022, confermava la sentenza del 20/12/2019 del Tribunale di Cagliari di condanna di Mouhamd Chafaaoui, per il reato di cui all'art. 635, secondo comma, cod.
Art. 625, n. 7) cod. pen.
Legge 28 aprile 2014, n. 67
III» della legge 28 aprile 2014, n. 67, con riguardo alla mancata applicazione della più favorevole pena prevista nel tempo in cui fu commesso il reato - che era stato commesso il 21 aprile 2015, cioè prima della sostituzione dell'art.
art. 635 cod. pen
67, con riguardo alla mancata applicazione della più favorevole pena prevista nel tempo in cui fu commesso il reato - che era stato commesso il 21 aprile 2015, cioè prima della sostituzione dell'art. 635 cod. pen.
art. 625 cod. pen
dell'art. 625 cod. pen., ipotesi che viene qui in rilievo, era punito, al momento della commissione del fatto, ed è attualmente punito (dopo la menzionata sostituzione dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFAAOUI MOUHAMD, nato a Ozieri il 16/09/1993 avverso la sentenza del 19/01/2022 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 19/01/2022, confermava la sentenza del 20/12/2019 del Tribunale di Cagliari di condanna di Mouhamd Chafaaoui, per il reato di cui all'art. 635, secondo comma, cod. pen., alla pena di sei mesi di reclusione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., e del «c. III» della legge 28 aprile 2014, n. 67, con riguardo alla mancata applicazione della più favorevole pena prevista nel tempo in cui fu commesso il reato - che era stato commesso il 21 aprile 2015, cioè prima della sostituzione dell'art. 635 cod. pen. a opera dell'art. 2, comma 1, lett. I), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - è manifestamente infondato atteso che, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Cagliari, il danneggiamento delle cose indicate nel n.

7) dell'art. 625 cod. pen., ipotesi che viene qui in rilievo, era punito, al momento della commissione del fatto, ed è attualmente punito (dopo la menzionata sostituzione dell'art. 635 cod. pen.) con la stessa pena della reclusione da sei mesi a tre anni, sicché si verte in un'ipotesi di continuità normativa delle disposizioni sanzionatorie, con la conseguente legittima irrogazione all'imputato della pena nella misura minima di sei mesi di reclusione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec