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Ordinanza — n. 40257/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for fraud as generic and unsupported by factual comparison with lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40257/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Diodoro Mazza against the L'Aquila Court of Appeal inadmissible due to manifest unfoundedness and absolute genericity. The appellant failed to engage with the specific reasoning of the lower court regarding the fraud qualification, merely repeating arguments from the first instance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 581; Art. 591 of the Code of Criminal Procedure: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and absolutely generic, particularly when the appellant omits any necessary comparison with the detailed reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest unfoundedness standard absolute genericity requirement fraud contract qualification procedural costs award contraffazione di merci accusa di truffa licenziamento immediato per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 of the Code of Criminal Procedure
I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod.
Art. 581 of the Code of Criminal Procedure
Art. 591 of the Code of Criminal Procedure

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019
In tali sensi è volto del resto l'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIODORO MAZZA ALFIO ANGELO nato a MESSINA il 06/05/1991 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 137-18707/2022

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente Diodoro Mazza omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La Corte di appello di L'Aquila - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha confermato la qualificazione dell'inadempimento in termini di truffa, valorizzando aspetti inequivoci della condotta.

L'imputato non si è infatti limitato all'inadempimento della prestazione, ma ha posto in essere plurimi ed univoci raggiri (anche rassicurando il contraente sulla disponibilità della res e sul buon fine della compravendita) ed artifizi (prospettazione del possesso della res da alienare e modalità del pagamento) al fine di indurre in errore l'acquirente in ordine all'effettiva disponibilità della cosa da alienare. In tali sensi è volto del resto l'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati in nota CED).

Nel caso di specie, invero, è, in particolare, configurabile una c.d. truffa contrattuale, essendosi la vittima determinata alla stipula -che avrebbe altrimenti rifiutato- nella erronea convinzione che l'alienante disponesse dell'apparecchio, ab origine inesistente, di cui spogliarsi. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta, limitandosi a riproporre una diversa lettura in fatto delle evidenze processuali e ribaltando sul tavolo della legittimità i medesimi motivi di doglianza espressi nella sede di merito.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2022.