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Ordinanza — n. 40254/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40254/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40254/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICHELOTI MANOLO, nato a Roma il 24/02/1970 avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 03/03/2022, confermava la sentenza del 21/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Teramo di condanna di Manolo Nicheloti per i reati di rapina e di tentata rapina aggravate; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante la resipiscenza dell'imputato, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Napoli ha espressamente considerato, nella propria motivazione, la confessione resa dall'imputato, escludendone logicamente il rilievo ai fini del riconoscimento del menzionato beneficio in quanto essa era intervenuta in un momento in cui le prove della colpevolezza dell'imputato erano evidenti, essendo egli anche stato arrestato in flagranza, con ciò evidentemente escludendo anche che la stessa confessione fosse dettata da effettiva resipiscenza (Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Di Lauro, Rv. 252229-01);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40254/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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confessione facoltà di astenersi dal testimoniare permesso di promuovere un procedimento penale ritiro della querela penale deposizione inattendibile attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICHELOTI MANOLO, nato a Roma il 24/02/1970 avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 03/03/2022, confermava la sentenza del 21/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Teramo di condanna di Manolo Nicheloti per i reati di rapina e di tentata rapina aggravate; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante la resipiscenza dell'imputato, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Napoli ha espressamente considerato, nella propria motivazione, la confessione resa dall'imputato, escludendone logicamente il rilievo ai fini del riconoscimento del menzionato beneficio in quanto essa era intervenuta in un momento in cui le prove della colpevolezza dell'imputato erano evidenti, essendo egli anche stato arrestato in flagranza, con ciò evidentemente escludendo anche che la stessa confessione fosse dettata da effettiva resipiscenza (Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Di Lauro, Rv. 252229-01);

Considerato, in ogni caso, che il diniego appare giustificato da una motivazione esente da manifesta illogicità, la quale, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), anche considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549-02);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co