Cassation appeal dismissed for generic and specific grounds regarding invalidity of criminal complaint and police testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Gentile inadmissible due to generic and specific grounds. The appellant argued for the invalidity of the criminal complaint and a misrepresentation of police testimony, but the court found these arguments lacked specificity and failed to correlate with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, co. 1 lett. e) c.p.p.; Art. 581, co. 1 lett. d) c.p.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the grounds are generic, manifestly unfounded, or lack specific correlation with the contested decision's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE FRANCESCO nato a LAVELLO il 13/01/1953 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 112-18151/2022
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza in data 2 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale del medesimo capoluogo il 24 novembre 2020 nei confronti di Francesco Gentile, in relazione al reato di truffa. 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: vizi esiziali della motivazione, ex art. 606, co. 1 lett.
e) cod. proc. pen., con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, attesa la invalidità della querela, sporta alla presenza di altri soggetti e proveniente da soggetto non totalmente legittimato; travisamento della prova dichiarativa proveniente da teste di polizia giudiziaria.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. I motivi di ricorso risultano generici e manifestamente infondati, oltre che reiterativi di doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 581 comma 1 lett. d), all'inammissibilità (Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo Rv. 253849;
Sez. 6, Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Rv. 281521; Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami Rv. 277710). Tanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, risulta logicamente corretta; la Corte territoriale ha compiutamente dato conto delle ragioni per le quali l'imputato doveva considerarsi responsabile del delitto di truffa, in ragione delle circostanze di fatto emergenti dalla istruttoria nel contraddittorio delle parti. Né i vizi procedurali lamentati appaiono poter invalidare l'efficacia di impulso processuale della querela, proveniente dal soggetto danneggiato dal reato e perfetta nella integrazione di tutti gli elementi atti a sostenerne la validità, non trattandosi di atto riservato che debba essere proposto senza la presenza di terzi soggetti.
Il secondo motivo è assolutamente aspecifico per difetto di allegazione, in quanto denunzia un travisamento della prova dichiarativa senza allegare o altrimenti indicare il verbale di udienza relativo al testo della prova asseritamente travisata.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R