Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40248/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40248/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40248/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO SEGGIO GIOVANNI nato a CANICATTI' il 28/01/1976 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 91-15937/2022 E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 23 novembre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale del medesimo capoluogo il 6 giugno 2019 nei confronti di Giovanni Lo Seggio in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un compendio probatorio che dimostra la sussistenza del reato di cui all'art. 707 cod. pen., poiché il possesso degli attrezzi descritti nel verbale di sequestro non è stato giustificato dall'imputato in nessun modo (segnatamente, il possesso del grimaldello e del tronchese è orfano di valide giustificazioni, essendo questi strumenti per eccellenza volti all'effrazione e alla forzatura di serrature]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 40248/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un compendio probatorio che dimostra la sussistenza del reato di cui all'art. 707 cod. pen., poiché il possesso degli attrezzi descritti nel verbale di sequestro non è stato giustificato dall'imputato in nessun modo (segnatamente, il possesso del grimaldello e del tronchese è orfano di valide giustificazioni, essendo questi strumenti per eccellenza volti all'effrazione e alla forzatura di serrature]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
porto abusivo di armi abuso della licenza e delle targhe oggetto pericoloso contraffazione di merci abuso di materiali inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 707 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 23 novembre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale del medesimo capoluogo il 6 giugno 2019 nei confronti di Giovanni Lo Seggio in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO SEGGIO GIOVANNI nato a CANICATTI' il 28/01/1976 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 91-15937/2022

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 23 novembre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale del medesimo capoluogo il 6 giugno 2019 nei confronti di Giovanni Lo Seggio in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un compendio probatorio che dimostra la sussistenza del reato di cui all'art. 707 cod. pen., poiché il possesso degli attrezzi descritti nel verbale di sequestro non è stato giustificato dall'imputato in nessun modo (segnatamente, il possesso del grimaldello e del tronchese è orfano di valide giustificazioni, essendo questi strumenti per eccellenza volti all'effrazione e alla forzatura di serrature]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il