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Ordinanza — n. 40247/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40247/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40247/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBAS OLA nato il 18/01/1994 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 86-15476)/2022 E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 3 dicembre 2021, ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Marsala del 28 settembre 2020 nei confronti di Ola Abbas in relazione al delitto di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione al richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 cod. pen., è del tutto generico, in quanto privo di qualsivoglia confronto censorio argomentato rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62 cod. pen; Ordinanza — n. 40247/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione al richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 cod. pen., è del tutto generico, in quanto privo di qualsivoglia confronto censorio argomentato rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanze attenuanti allegazioni insufficientemente motivate assenza di caso di rigore mancata prova di parzialità prova insufficiente dell'aggravamento clinico ricorso per carenza

Disposizioni normative citate

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art. 62 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione al richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBAS OLA nato il 18/01/1994 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 86-15476)/2022

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 3 dicembre 2021, ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Marsala del 28 settembre 2020 nei confronti di Ola Abbas in relazione al delitto di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione al richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 cod. pen., è del tutto generico, in quanto privo di qualsivoglia confronto censorio argomentato rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/9/2