Italian Court dismisses appeal as arguments merely repeat merits already decided with correct legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Barletta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Barletta challenged the lower court's confirmation of his conviction for receipt of stolen goods, arguing flaws in sentencing and recidivism application. The court rejected these claims as generic repetitions of issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judges with sound legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals that merely reiteratively repeat grounds already examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA STEFANO nato a ROMA il 09/01/1960 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 84-15372/2022
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 1 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del tribunale di Velletri — Sezione distaccata di Anzio- resa in data 13 ottobre 2011 nei confronti di Stefano Barletta per il delitto di ricettazione. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio e all'applicazione della recidiva, sono inammissibili poiché genericamente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla sussistenza della recidiva ex art. 99, comma quarto cod. pen. e sulla congruità del trattamento sanzionatorio nel rispetto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della gravità del reato e del valore dei beni ricettati];
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/9/20