Italian Court dismisses appeals as inadmissible for being mere repetitions of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Speciale Giovanna and Giuseppe Santamaria inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued that the lower court's decision suffered from motivational defects regarding the existence of the crime and the sentencing calculation. The court rejected these claims because the arguments merely reproduced points already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already rejected by the court of first instance without presenting new grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPECIALE GIOVANNA nato a MESSINA il 07/09/1974 SANTAMARIA GIUSEPPE nato a MESSINA il 28/07/1964 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 77-15058/2022
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 29 giugno 2020, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale di Messina il 28 maggio 2019, ha confermato la condanna nei confronti di Giuseppe Santamaria e Speciale Giovanna per il concorso nel reato di ricettazione. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale con riferimento alla sussistenza dell'ipotesi di reato loro ascritta e la dosimetria della pena avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale dei prevenuti, non avendo l'istruttoria dibattimentale (né tantomeno le doglianze difensive) evidenziato alcuna plausibile giustificazione in merito all'origine o alla fonte del possesso del bene oggetto di ricettazione; si veda, altresì, pag. 4 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena]; mentre nulla è dedotto in ordine alla mancata applicazione della clausola di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle a