Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40239/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40239/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40239/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANZANO ALFONSO, nato a Palermo il 12/10/1991 avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 28/10/2020, confermava la sentenza del 20/03/2018 del Tribunale di Palermo di condanna di Alfonso Maranzano per il reato di danneggiamento aggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'indicata sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendone la mancanza o l'insufficienza della motivazione, risulta del tutto generico, essendosi il ricorrente limitato a lamentare - appunto, del tutto genericamente - che la stessa Corte «non esplicita chiaramente i criteri di valutazione che sulla base di quelle prove [«che la sorreggono»] consentono di pervenire alle conclusioni alle quali è pervenuta» e che, nella stessa sentenza, non «vi [è] un percorso motivazionale a [...] proposito» della responsabilità dell'imputato;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40239/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato (pag. 1), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena difetto di motivazione cognizione del ricorso per cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARANZANO ALFONSO, nato a Palermo il 12/10/1991 avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 28/10/2020, confermava la sentenza del 20/03/2018 del Tribunale di Palermo di condanna di Alfonso Maranzano per il reato di danneggiamento aggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'indicata sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendone la mancanza o l'insufficienza della motivazione, risulta del tutto generico, essendosi il ricorrente limitato a lamentare - appunto, del tutto genericamente - che la stessa Corte «non esplicita chiaramente i criteri di valutazione che sulla base di quelle prove [«che la sorreggono»] consentono di pervenire alle conclusioni alle quali è pervenuta» e che, nella stessa sentenza, non «vi [è] un percorso motivazionale a [...] proposito» della responsabilità dell'imputato;

Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in base al quale il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, correlando le stesse con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01);

Considerato che il ricorso è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato (pag. 1), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co