Ordinanza — n. 40238/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARAMONTE ANTONIA, nata a Palermo il 28/01/1969 avverso la sentenza del 22/11/2021 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 22/11/2021, confermava la sentenza del 13/02/2019 del Tribunale di Palermo di condanna di Antonia Chiaramonte per i reati di appropriazione indebita continuata e ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'indicata sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendone l'insufficienza della motivazione, risulta del tutto generico, essendosi la ricorrente limitata a lamentare - appunto, del tutto genericamente - che la stessa Corte «non esplicita chiaramente i criteri di valutazione che sulla base di quelle prove [«che la sorreggono»] consentono di pervenire alle conclusioni alle quali è pervenuta» e che, nella stessa sentenza, non «vi [è] un percorso motivazionale a [...] proposito» della responsabilità dell'imputato, e a chiedere a questa Corte di «esclude[re] l'aumento per la contestata recidiva»;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40238/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, altresì, che la richiesta di esclusione dell'aumento per la recidiva contestata è estranea alla fase di legittimità; Considerato che il ricorso è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte dell'ampia motivazione della sentenza impugnata (pagg. 2-3), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARAMONTE ANTONIA, nata a Palermo il 28/01/1969 avverso la sentenza del 22/11/2021 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 22/11/2021, confermava la sentenza del 13/02/2019 del Tribunale di Palermo di condanna di Antonia Chiaramonte per i reati di appropriazione indebita continuata e ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'indicata sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendone l'insufficienza della motivazione, risulta del tutto generico, essendosi la ricorrente limitata a lamentare - appunto, del tutto genericamente - che la stessa Corte «non esplicita chiaramente i criteri di valutazione che sulla base di quelle prove [«che la sorreggono»] consentono di pervenire alle conclusioni alle quali è pervenuta» e che, nella stessa sentenza, non «vi [è] un percorso motivazionale a [...] proposito» della responsabilità dell'imputato, e a chiedere a questa Corte di «esclude[re] l'aumento per la contestata recidiva»;
Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in base al quale il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, correlando le stesse con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01);
Ritenuto, altresì, che la richiesta di esclusione dell'aumento per la recidiva contestata è estranea alla fase di legittimità; Considerato che il ricorso è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte dell'ampia motivazione della sentenza impugnata (pagg. 2-3), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.