Italian Court dismisses appeal as generic reiteration of already decided merits regarding attempted fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonino Mario Grasso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal, which challenged the lower court's reasoning on the configurability of attempted fraud, was deemed a generic reiteration of arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate judges. The court upheld the conviction because the appellant's actions, including posting a misleading sale announcement and subsequently halting the transaction before profit, clearly constituted the completed elements of attempted fraud.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal that merely reiterates grounds already examined and dismissed by the court of first instance without presenting new arguments or evidence is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO ANTONINO MARIO nato a CATANIA il 08/11/1973 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 69-14818/2022
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 26 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del tribunale di Trapani il 30 novembre 20W, nei confronti di Antonino Mario Grasso per il reato di tentata truffa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla configurabilità del tentativo di truffa, è inammissibile poiché genericamente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato nella sua forma tentata, atteso l'inserimento da parte del GRASSO di un annuncio di vendita ritraente fotografie di un oggetto diverso da quello effettivo e la successiva l'interruzione dell'azione prima del conseguimento dell'ingiusto profitto, che avrebbe perfezionato la condotta].
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/9/202