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Ordinanza — n. 40234/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper request for factual re-evaluation by the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40234/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Roberto Savignano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Savignano argued that the lower court's finding of guilt was flawed because it relied on circumstantial evidence such as witness identification, the reuse of a motorcycle, and matching clothing. The court rejected this argument, ruling that requesting a re-evaluation of factual elements to alter their probative weight is not permitted in a court of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely requests a re-reading of the factual elements established by the lower court to obtain a different assessment of their probative value.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition probative value assessment circumstantial evidence review Supreme Court jurisdiction indizio prove acquisite tramite sorveglianza documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVIGNANO ROBERTO, nato a Roma il 27/06/1976 avverso la sentenza del 17/05/2021 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 17/05/2021, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 09/11/2010 del Tribunale di Roma, confermava la condanna di Roberto Savignano per il reato di rapina pluriaggravata; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato a lui attribuito, è inammissibile perché consiste nella sollecitazione di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione - segnatamente: riconoscimento fotografico dell'imputato quale autore della rapina da parte del testimone Sergio della Rocca; utilizzazione per la fuga, da parte dell'autore della rapina, della stessa moto utilizzata dall'imputato per commettere un'altra rapina pochi giorni prima; utilizzazione, da parte del rapinatore, degli stessi indumenti occhiali e parrucca usati dal Savignano per commettere tale precedente rapina - al fine di ottenerne una diversa valutazione del significato probatorio, ciò che non è ammesso in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01;

Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci