Ordinanza — n. 40231/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI VALERIO nato a TIVOLI il 28/04/1981 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 49-10486/2022 E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 15 dicembre 2021, ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Frosinone il 27 gennaio 2017 nei confronti di Valerio Moretti, per il delitto di cui agli artt. 81 comma secondo, 110 e 648 bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio motivazionale della sentenza impugnata per la ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è assolutamente generico. Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40231/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; Ritenuto altresì che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI VALERIO nato a TIVOLI il 28/04/1981 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 49-10486/2022
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 15 dicembre 2021, ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Frosinone il 27 gennaio 2017 nei confronti di Valerio Moretti, per il delitto di cui agli artt. 81 comma secondo, 110 e 648 bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio motivazionale della sentenza impugnata per la ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è assolutamente generico. Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; Ritenuto altresì che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta ()cfr. pag. 1 e 2 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto, infine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,