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Ordinanza — n. 40230/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated fraud sentence reduction for manifestly unfounded lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40230/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduction of the sentence for aggravated fraud, arguing the lower court failed to grant generic mitigating circumstances or conditional suspension. The court ruled that the appellate decision was sufficiently motivated by referencing relevant facts and that denying mitigating circumstances is justified by their absence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the contested judgment is sufficiently motivated regarding the denial of mitigating circumstances or conditional suspension, as the appellate court's discretion on punitive treatment requires only a congruent reference to decisive elements.

Parole chiave

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appeal inadmissibility aggravated fraud mitigating circumstances conditional suspension sufficient motivation appellate discretion court costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sent. n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROCCO ANDREA nato a FROSINONE il 29/07/1980 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 48-10350/2022

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 28 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale del medesimo capoluogo il 10 febbraio 2021, esclusa la recidiva riduceva la sanzione inflitta in primo grado per il reato di truffa aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in punto di motivazione sul diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, di cui il MAROCCO ha già peraltro fruito].

Considerato, pure, che l'applicazione delle circostanze attenuanti richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, Sent. n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); Rilevato, quindi, che il predetto motivo è manifestamente inammissibile, poiché afferente al trattamento punitivo rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e, peraltro, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,