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Ordinanza — n. 40228/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already reviewed and rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40228/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Brigliadoro inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal contested the lower court's refusal to admit a specific defense witness, arguing it was a decisive piece of evidence. The court rejected this claim because the issue had already been thoroughly examined and dismissed by the trial judges with sound legal reasoning regarding the witness's irrelevance.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 603 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is merely a repetition of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive argument witness admissibility procedural review court of cassation partecipazione al reato luogo del reato responsabilità penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 603 c.p.p.
6 della sentenza impugnata sulla mancata rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod.
art. 603 cod. proc. pen
6 della sentenza impugnata sulla mancata rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGLIADORO ANTONIO nato a NAPOLI il 31/03/1962 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 46-10170/2022

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 5 febbraio 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Bologna il 16 febbraio 2016, nei confronti di Antonio Brigliadoro in relazione al concorso nel delitto di rapina. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata assunzione di una prova richiesta dalla difesa e presuntivamente decisiva, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulla mancata rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. del teste a difesa (PARENTE ANTONIO), il quale ammesso inizialmente quale teste a discarico non ha presenziato in udienza di rinvio; pertanto, a seguito dell'escussione di altro teste (TROIANO), legittimamente il primo giudice ha disposto la revoca dell'ordinanza di ammissione del teste PARENTE per irrilevanza e superfluità (alla luce delle dichiarazioni dibattimentali del TROIANO e in ragione della completezza del quadro probatorio sì come ricostruito dai giudici di merito)].

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/9