Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing lacked proper reasoning regarding money laundering and failed to grant general mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the arguments were merely repetitive of points already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with sound legal support.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Arguments that merely reproduce the merits court's already decided points are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUKA LONI nato il 25/04/1982 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 44-10089/2022
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 27 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza resa dal tribunale di Bari il 16 ottobre 2012, ha confermato la condanna nei confronti di Loni Pakula solo in relazione al reato di concorso in riciclaggio di somme di denaro provento di delitto, rideterminando conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale con riferimento alla sussistenza dell'ipotesi di riciclaggio e la dosimetria della pena avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato ampiamente conto delle ragioni inerenti alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, suffragata da un compendio probatorio fondato su di una serie di intercettazioni che hanno comprovato il pieno coinvolgimento del ricorrente nei delitto presupposto; si veda, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio e sul motivato diniego delle circostanze attenuanti, attesa la gravità delle condotte ascritte al PALUKA].
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il