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Ordinanza — n. 40224/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion is valid when near minimum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40224/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Luca Parisi inadmissible regarding his conviction for bank check receipt. The appellant argued the six-month sentence exceeded the statutory minimum, but the court found the lower penalty justified by the specific circumstances of the case. The court ruled that the judge's discretion in sentencing is valid as long as it aligns with statutory criteria and does not significantly exceed the average penalty.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The sentencing judge's discretion to impose a penalty between the statutory minimum and maximum is unreviewable unless the sentence is significantly higher than the average, requiring detailed justification only in such extreme cases.

Parole chiave

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sentencing discretion statutory minimum bank check receipt penal proportionality judicial review criminal appeal Italian law sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 2, cod. pen.
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 25/10/2021, confermava la sentenza del 31/10/2019 del Tribunale di Genova di condanna di Luca Parisi per il reato di ricettazione di un assegno bancario (art. 648, secondo comma, cod.
Art. 133, cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
(tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI LUCA, nato a Genova il 01/08/1969 avverso la sentenza del 25/10/2021 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 25/10/2021, confermava la sentenza del 31/10/2019 del Tribunale di Genova di condanna di Luca Parisi per il reato di ricettazione di un assegno bancario (art. 648, secondo comma, cod. pen.) alla pena di sei mesi di reclusione ed C 150 di multa; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, è manifestamente infondato; La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). t Anche successivamente è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

Nel caso di specie, premesso che la pena irrogata di sei medi di reclusione ed C 150,00 di multa è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. (pari a due anni, sei mesi e 22 giorni di reclusione ed C 283,00 di multa), si deve rilevare che la Corte d'appello di Genova, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ha adeguatamente motivato in ordine alla pena irrogata, rappresentando che l'importo (di C 1.000,00) dell'assegno e l'utilizzazione dello stesso per l'acquisto di un bene di valore corrispondente, escludevano, in realtà, che il fatto dovesse effettivamente ritenersi di particolare tenuità, e la personalità del Parisi, che aveva già subito condanne per furto e truffa, giustificavano l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale ma ampiamente inferiore alla media edittale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle