Cassation Court dismisses appeal as grievances are merely repetitive of already decided merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sergio Baron inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Baron challenged the lower court's confirmation of his conviction for theft and receipt, arguing flaws in the reasoning regarding his criminal responsibility and sentencing. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial and appellate judges with correct legal support.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals that merely reproduce grievances already examined and dismissed by the court of first instance or the court of appeal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARON SERGIO nato a CAMPOLONGO MAGGIORE il 05/03/1953 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 37-9735/2022
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 15 ottobre 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Venezia il 14 dicembre 2020, nei confronti di Sergio Baron in relazione ai reati di appropriazione indebita e ricettazione, unificati sotto il vincolo della continuazione. Considerato che le doglianze contenute nel ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale del prevenuto e la dosimetria della pena, sono inammissibili poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità penale del BARON e pag. 4 in punto di trattamento sanzionatorio]; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/9/2022